Avvertenza: 
 
    - Il  testo  coordinato  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1,  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3,  del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    - Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    - A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto  1988,  n.
400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento   della
Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
      Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere 
      per la viabilita' della citta' di Roma e il Giubileo 2025 
 
   1. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere
funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica  per
il 2025 nella citta' di Roma, in relazione agli  interventi  indicati
nel programma dettagliato di cui all'art. 1, comma 422,  della  legge
30  dicembre  2021,  n.  234,  ferma  restando  l'applicazione  delle
disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale  di  cui
alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, ((n. 152, e
della)) riduzione dei termini prevista dall'articolo 4, comma 2,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le  procedure  di  valutazione  di
impatto ambientale sono svolte  nei  tempi  e  secondo  le  modalita'
previsti per i progetti di  cui  all'articolo  8,  comma  2-bis,  del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  ai  fini  della  verifica
preventiva dell'interesse archeologico di  cui  all'articolo  25  del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
del 2016, n. 50, in relazione ai progetti di  interventi  di  cui  al
comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo,
del citato codice dei contratti pubblici e' ridotto a  quarantacinque
giorni. 
  3. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  ((0a) al comma 420 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le
dotazioni di cui al secondo periodo relative agli anni  2022  e  2023
sono erogate, nei limiti di spesa previsti  per  i  rispettivi  anni,
quale  contributo  forfettario  per  l'avvio   delle   attivita'   di
coordinamento e delle altre attivita' svolte dalla societa' di cui al
comma 427»;)) 
    a) al comma 427, sono aggiunti in fine i  seguenti  periodi:  «In
relazione agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione
straordinaria delle strade previsti dal programma  dettagliato  degli
interventi di cui al comma 422,  la  societa'  "Giubileo  2025"  puo'
sottoscrivere,  per  l'affidamento  di  tali   interventi,   apposite
convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in qualita'  di  centrale  di
committenza. Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del codice dei  contratti  pubblici  di
cui al decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  la  selezione  degli
operatori  economici  da  parte  della  societa'  ANAS  S.p.a.   puo'
avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche  nell'ambito
degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice  dei
contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla  data  di
sottoscrizione delle convenzioni e  in  relazione  ai  quali  non  e'
intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti  basati
sui medesimi accordi quadro ovvero non si  e'  provveduto  alla  loro
esecuzione secondo le modalita'  previste  dal  citato  articolo  54,
commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. In relazione
alle attivita' affidate ad ANAS S.p.a., la societa'  "Giubileo  2025"
e' autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al  comma
420 destinate alla realizzazione di interventi di messa in  sicurezza
e manutenzione straordinaria delle strade oggetto di convenzione, una
quota, entro il limite di  cui  all'articolo  36,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della
contabilita' analitica afferente alle spese effettivamente  sostenute
da parte dell'ANAS S.p.a. per le attivita' di investimento.»; 
    b) dopo il comma 427, e' inserito il seguente: 
      «427-bis. Agli affidamenti relativi  alla  realizzazione  degli
interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi  utili  ad
assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo della Chiesa
cattolica  per  il  2025  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108((, e,  ai  fini
di quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo  48,  il  ricorso
alla  procedura  negoziata  e'  ammesso,  nella  misura  strettamente
necessaria, quando  l'applicazione  dei  termini,  anche  abbreviati,
previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere il rispetto del
cronoprogramma procedurale di cui al comma 423)). Al fine di  ridurre
i tempi di realizzazione degli interventi del ((programma dettagliato
di cui al comma 422 del presente articolo)), la conferenza di servizi
prevista dall'articolo 48, comma 5, del citato  decreto-legge  n.  77
del 2021 fissa il cronoprogramma vincolante da  rispettare  da  parte
degli enti  preposti  alla  risoluzione  delle  interferenze  e  alla
realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo
nell'esecuzione    delle    lavorazioni    rispetto    al    predetto
cronoprogramma, l'applicazione  nei  confronti  dei  citati  enti  di
sanzioni commisurate alle penali di cui all'articolo  113-bis,  comma
4, ((del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile)) 2016, n. 50.». 
  4. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi  422,  423,  426  e
427((,)) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di  assicurare
la celere realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza  e
la manutenzione delle strade comunali di Roma  Capitale,  nonche'  lo
sviluppo  e  la   riqualificazione   funzionale   delle   strade   di
penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Citta'
metropolitana di Roma Capitale, rimuovendo le situazioni di emergenza
connesse al traffico e  alla  mobilita'  derivanti  dalle  condizioni
delle strade in  vista  dei  flussi  di  pellegrinaggio  e  turistici
previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di
Roma Capitale, anche tenendo conto di quanto previsto  nel  programma
dettagliato degli  interventi  di  cui  al  citato  comma  422,  sono
autorizzati a sottoscrivere per  l'affidamento  di  tali  interventi,
nell'ambito dei rapporti  di  collaborazione  con  lo  Stato  di  cui
all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42,  apposite
convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in qualita'  di  centrale  di
committenza. Per le finalita' di cui al primo periodo,  limitatamente
agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.
50 del 2016, la selezione degli operatori economici  da  parte  della
societa' ANAS S.p.a. puo' avvenire, nel  rispetto  del  principio  di
rotazione,  anche   nell'ambito   degli   accordi   quadro   previsti
dall'articolo 54 del citato codice dei contratti  pubblici,  da  essa
conclusi  e  ancora  efficaci  alla  data  di  sottoscrizione   delle
convenzioni e in relazione ai quali non e' intervenuta alla  medesima
data l'aggiudicazione  degli  appalti  basati  sui  medesimi  accordi
quadro ovvero non si e' provveduto alla loro  esecuzione  secondo  le
modalita' previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e  6((,))
del   codice   dei   contratti   pubblici.   Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse
assegnate alla Citta' metropolitana di Roma Capitale con  il  decreto
di cui all'articolo 1, comma 406, della medesima  legge  n.  234  del
2021, nonche' sulle risorse dei rispettivi bilanci che Roma  Capitale
e la Citta' metropolitana di Roma Capitale intendano destinare a tale
finalita'. 
  5. In relazione alle  attivita'  affidate  ((all'ANAS  S.p.a.))  ai
sensi del comma 4, Roma Capitale e la Citta'  metropolitana  di  Roma
Capitale sono autorizzate a riconoscere a detta  societa',  a  valere
sulle risorse di cui al medesimo comma 4, una quota, entro il  limite
di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111,  sulla  base  delle  risultanze  della  contabilita'   analitica
afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima
ANAS S.p.a. per le attivita' di investimento. 
  6. Al fine di assicurare  una  celere  e  coordinata  realizzazione
degli interventi di viabilita' comunale di  competenza  della  Citta'
metropolitana di Roma Capitale, le risorse relative  agli  interventi
di competenza di quest'ultima possono  essere  utilizzate  anche  per
l'esecuzione di interventi di viabilita' comunale in continuita'  con
quelli della medesima Citta' metropolitana. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 420,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2022-2024), come modificato dalla presente legge 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              420. In relazione alle celebrazioni del Giubileo  della
          Chiesa cattolica per il 2025, per la  pianificazione  e  la
          realizzazione delle opere  e  degli  interventi  funzionali
          all'evento, nonche' per la realizzazione  degli  interventi
          di  cui  alla  Misura  M1C3-Investimento  4.3   del   Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  ferma  restando  la
          dotazione  pari  a  500  milioni  in  favore  del  predetto
          investimento, e' istituito nello stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   un   apposito
          capitolo con una dotazione  di  285  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno  2025  e  di
          140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato  di
          previsione  e'  altresi'   istituito,   per   le   medesime
          celebrazioni,  un  apposito  capitolo  per  assicurare   il
          coordinamento operativo e le spese relativi  a  servizi  da
          rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e  2024,
          di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di  10  milioni  di
          euro per l'anno  2026.  Le  dotazioni  di  cui  al  secondo
          periodo relative agli anni 2022 e 2023  sono  erogate,  nei
          limiti di spesa  previsti  per  i  rispettivi  anni,  quale
          contributo  forfettario  per  l'avvio  delle  attivita'  di
          coordinamento e delle altre attivita' svolte dalla societa'
          di cui al comma 427. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 422,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2022-2024): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              422. Il Commissario straordinario di cui al  comma  421
          predispone, sulla base degli indirizzi e del piano  di  cui
          all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178, e nei limiti delle risorse disponibili a  legislazione
          vigente a tale scopo destinate, la  proposta  di  programma
          dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del
          Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025,  da  approvare
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          sentito il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  La
          proposta di programma include gli interventi relativi  alla
          Misura di cui al comma 420, individuati in accordo  con  il
          Ministro del turismo, il quale puo' delegare il Commissario
          straordinario alla  stipula  di  specifici  accordi  con  i
          soggetti attuatori. 
              (Omissis).». 
              - La parte seconda del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152  (Norme  in   materia   ambientale),   reca:
          «PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  (VAS),
          PER LA VALUTAZIONE  DELL'IMPATTO  AMBIENTALE  (VIA)  E  PER
          L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC).». 
              - Si riporta l'articolo 4, comma 2,  del  decreto-legge
          18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          del settore dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione
          degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione  urbana
          e  di  ricostruzione  a   seguito   di   eventi   sismici),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55: 
              «Art.   4    (Commissari    straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis). 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
          poter celermente stabilire le  condizioni  per  l'effettiva
          realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
          individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
          pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
          rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
          appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
          interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
          Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
          documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
          decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
          si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
          sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
          tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
          comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
          sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
          all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
          i quali si procede  comunque  all'  iter  autorizzativo.  I
          termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
          per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
          alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
          solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
          della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
          principi di cui alla parte prima del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute  nella  parte  seconda   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 152 del 2006. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 8,  comma  2-bis,  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale): 
              «Art. 8 (Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto
          ambientale - VIA e VAS). - (Omissis). 
              2-bis.  Per   lo   svolgimento   delle   procedure   di
          valutazione ambientale di competenza statale  dei  progetti
          compresi  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR),  di  quelli   finanziati   a   valere   sul   fondo
          complementare nonche'  dei  progetti  attuativi  del  Piano
          nazionale integrato per l'energia e il  clima,  individuati
          nell'allegato I-bis al presente decreto,  e'  istituita  la
          Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC,  posta  alle   dipendenze
          funzionali del Ministero  della  transizione  ecologica,  e
          formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
          presidente e il  segretario,  in  possesso  di  diploma  di
          laurea o laurea  magistrale,  con  almeno  cinque  anni  di
          esperienza professionale e  con  competenze  adeguate  alla
          valutazione  tecnica,  ambientale   e   paesaggistica   dei
          predetti progetti, individuate tra il  personale  di  ruolo
          delle   amministrazioni   statali   e   regionali,    delle
          istituzioni universitarie, del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche  (CNR),  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n. 132, dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  e
          dell'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),  secondo   le
          modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
          del personale docente, educativo,  amministrativo,  tecnico
          ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.  Il  personale
          delle pubbliche amministrazioni e' collocato  d'ufficio  in
          posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa  o
          altra analoga posizione, secondo i rispettivi  ordinamenti,
          alla  data  di  adozione  del  decreto  di  nomina  di  cui
          all'ottavo periodo del presente comma. Nel caso in  cui  al
          presidente  della  Commissione  di  cui  al  comma  1   sia
          attribuita anche la presidenza della Commissione di cui  al
          comma 2-bis, si applica  l'articolo  9,  comma  5-bis,  del
          decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  303,  anche  per
          evitare  qualsiasi  effetto  decadenziale.   I   componenti
          nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale
          attivita'  a  tempo  pieno  ad  eccezione  dei   componenti
          nominati ai sensi del quinto periodo, salvo  che  il  tempo
          pieno non sia  previsto  nei  singoli  decreti  di  cui  al
          medesimo quinto periodo. Con  decreto  del  Ministro  della
          transizione ecologica, su  proposta  del  presidente  della
          Commissione di cui al comma 1, i componenti della  predetta
          Commissione, fino a  un  massimo  di  sei,  possono  essere
          nominati anche  componenti  della  Commissione  di  cui  al
          presente comma. Nelle more del perfezionamento del  decreto
          di  nomina,  il  commissario   in   esso   individuato   e'
          autorizzato  a  partecipare,  con  diritto  di  voto,  alle
          riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nella nomina
          dei membri e'  garantito  il  rispetto  dell'equilibrio  di
          genere. I componenti della Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC
          sono nominati con decreto del  Ministro  della  transizione
          ecologica entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,   anche   attingendo
          dall'elenco utilizzato per la nomina dei  componenti  della
          Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente
          articolo in possesso  dei  medesimi  requisiti  di  cui  al
          presente comma.  I  componenti  della  Commissione  Tecnica
          PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
          per  una  sola  volta.  Alle  riunioni  della   commissione
          partecipa, senza diritto di voto, anche  un  rappresentante
          del Ministero  della  cultura.  Per  lo  svolgimento  delle
          istruttorie tecniche  la  Commissione  si  avvale,  tramite
          appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a  rete
          per la protezione dell'ambiente  a  norma  della  legge  28
          giugno 2016,  n.  132,  e  degli  altri  enti  pubblici  di
          ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
          specifiche disposizioni o intese un  concorrente  interesse
          regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con  diritto
          di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province
          autonome  interessate,  individuato  tra  i   soggetti   in
          possesso di adeguata  professionalita'  ed  esperienza  nel
          settore della valutazione  dell'impatto  ambientale  e  del
          diritto ambientale; ai  fini  della  designazione  e  della
          conseguente partecipazione alle riunioni della  Commissione
          tecnica  PNRR-PNIEC,  e'  in  ogni  caso   sufficiente   la
          comunicazione o la conferma da parte della regione o  della
          provincia  autonoma  del  nominativo  dell'interessato.  La
          Commissione opera con le modalita'  previste  dall'articolo
          20, dall'articolo 21, dall'articolo 23,  dall'articolo  24,
          dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7,  e
          dall'articolo  27,  del  presente  decreto.  I  commissari,
          laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento
          dell'incarico, restano in  carica  fino  al  termine  dello
          stesso e non possono  essere  rinnovati;  in  tal  caso,  i
          suddetti  commissari  percepiscono   soltanto,   oltre   al
          trattamento di quiescenza, il compenso di cui al  comma  5.
          Quanto   previsto   dall'articolo   73,   comma   2,    del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  si
          applica anche ai compiti istruttori svolti  dai  Commissari
          nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
          sino al 31 dicembre 2023. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 25, del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art.   25    (Verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
          28, comma 4, del codice dei beni culturali e del  paesaggio
          di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  per
          le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del
          presente codice,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono  al
          soprintendente    territorialmente    competente,     prima
          dell'approvazione,  copia  del  progetto  di   fattibilita'
          dell'intervento o di uno stralcio di  esso  sufficiente  ai
          fini archeologici, ivi compresi gli  esiti  delle  indagini
          geologiche e  archeologiche  preliminari,  con  particolare
          attenzione ai dati di archivio e bibliografici  reperibili,
          all'esito delle  ricognizioni  volte  all'osservazione  dei
          terreni, alla lettura della geomorfologia  del  territorio,
          nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.  Le
          stazioni   appaltanti   raccolgono   ed   elaborano    tale
          documentazione mediante i dipartimenti  archeologici  delle
          universita', ovvero mediante  i  soggetti  in  possesso  di
          diploma di laurea e specializzazione in  archeologia  o  di
          dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione  della
          documentazione  suindicata  non  e'   richiesta   per   gli
          interventi che non comportino nuova edificazione o scavi  a
          quote  diverse  da  quelle  gia'  impegnate  dai  manufatti
          esistenti. 
              2. Presso il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo e' istituito  un  apposito  elenco,
          reso accessibile a tutti gli  interessati,  degli  istituti
          archeologici universitari e dei soggetti in possesso  della
          necessaria qualificazione. Con  decreto  del  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
          rappresentanza dei dipartimenti archeologici  universitari,
          si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
          elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione  di
          tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata  in
          vigore di detto decreto, si applica l'articolo  216,  comma
          7. 
              3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi
          trasmessi  e  delle  ulteriori  informazioni   disponibili,
          ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree
          oggetto di progettazione,  puo'  richiedere  motivatamente,
          entro il termine  di  trenta  giorni  dal  ricevimento  del
          progetto di fattibilita' ovvero dello stralcio  di  cui  al
          comma 1, la sottoposizione dell'intervento  alla  procedura
          prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti  di  grandi
          opere infrastrutturali o a rete il termine della  richiesta
          per la  procedura  di  verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico e' stabilito in sessanta giorni. 
              4.  In  caso  di  incompletezza  della   documentazione
          trasmessa o di esigenza di approfondimenti  istruttori,  il
          soprintendente, con modalita' anche informatiche,  richiede
          integrazioni documentali o convoca  il  responsabile  unico
          del procedimento per acquisire le  necessarie  informazioni
          integrative. La richiesta di  integrazioni  e  informazioni
          sospende  il  termine  di  cui  al  comma  3,   fino   alla
          presentazione delle stesse. 
              5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile
          il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice
          dei beni culturali e del paesaggio. 
              6. Ove il  soprintendente  non  richieda  l'attivazione
          della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di
          cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
          negativo, l'esecuzione di saggi archeologici  e'  possibile
          solo  in  caso  di   successiva   acquisizione   di   nuove
          informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
          elementi  archeologicamente  rilevanti,  che   inducano   a
          ritenere  probabile  la  sussistenza  in  sito  di  reperti
          archeologici. In tale evenienza il  Ministero  dei  beni  e
          delle  attivita'   culturali   e   del   turismo   procede,
          contestualmente, alla richiesta di saggi  preventivi,  alla
          comunicazione di avvio del procedimento di  verifica  o  di
          dichiarazione  dell'interesse  culturale  ai  sensi   degli
          articoli 12 e 13  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio. 
              7. I commi  da  1  a  6  non  si  applicano  alle  aree
          archeologiche e ai parchi archeologici di cui  all'articolo
          101 del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  per  i
          quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari  ivi
          previsti compresa la facolta' di prescrivere  l'esecuzione,
          a spese  del  committente  dell'opera  pubblica,  di  saggi
          archeologici. Restano  altresi'  fermi  i  poteri  previsti
          dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori  e  cautelari
          previsti per le zone  di  interesse  archeologico,  di  cui
          all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice. 
              8. La procedura di verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico  si  articola  in  fasi  costituenti   livelli
          progressivi di approfondimento dell'indagine  archeologica.
          L'esecuzione  della  fase   successiva   dell'indagine   e'
          subordinata  all'emersione  di  elementi  archeologicamente
          significativi all'esito della fase precedente. La procedura
          di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
          nel compimento delle seguenti indagini  e  nella  redazione
          dei documenti integrativi del progetto di fattibilita': 
                a) esecuzione di carotaggi; 
                b) prospezioni geofisiche e geochimiche; 
                c) saggi archeologici e, ove  necessario,  esecuzione
          di sondaggi  e  di  scavi,  anche  in  estensione  tali  da
          assicurare   una   sufficiente    campionatura    dell'area
          interessata dai lavori. 
              9.   La   procedura   si   conclude   in   un   termine
          predeterminato    dal    soprintendente    in     relazione
          all'estensione  dell'area  interessata,  con  la  redazione
          della  relazione  archeologica  definitiva,  approvata  dal
          soprintendente di settore territorialmente  competente.  La
          relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
          eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
          le conseguenti prescrizioni: 
                a) contesti in cui lo scavo  stratigrafico  esaurisce
          direttamente l'esigenza di tutela; 
                b) contesti che  non  evidenziano  reperti  leggibili
          come complesso strutturale unitario, con scarso livello  di
          conservazione per i  quali  sono  possibili  interventi  di
          reinterro, smontaggio, rimontaggio  e  musealizzazione,  in
          altra sede rispetto a quella di rinvenimento; 
                c) complessi la cui  conservazione  non  puo'  essere
          altrimenti  assicurata  che   in   forma   contestualizzata
          mediante l'integrale mantenimento in sito. 
              10.  Per  l'esecuzione  dei   saggi   e   degli   scavi
          archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
          articolo,  il  responsabile  unico  del  procedimento  puo'
          motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza
          archeologica  territorialmente  competente,  i  livelli  di
          progettazione, nonche' i contenuti della progettazione,  in
          particolare in relazione  ai  dati,  agli  elaborati  e  ai
          documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
          procedimento. 
              11. Nelle ipotesi di cui al comma  9,  lettera  a),  la
          procedura    di    verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico si  considera  chiusa  con  esito  negativo  e
          accertata   l'insussistenza   dell'interesse   archeologico
          nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di  cui  al
          comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le  misure
          necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione  e
          la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
          salve le misure di  tutela  eventualmente  da  adottare  ai
          sensi del  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,
          relativamente a singoli rinvenimenti o  al  loro  contesto.
          Nel caso di cui al comma 9,  lettera  c),  le  prescrizioni
          sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a  tutela
          dell'area interessata dai rinvenimenti e il  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  avvia  il
          procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e  13
          del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio. 
              12. La procedura di verifica preventiva  dell'interesse
          archeologico  e'  condotta   sotto   la   direzione   della
          soprintendenza  archeologica  territorialmente  competente.
          Gli oneri sono a carico della stazione appaltante. 
              13.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il  31
          dicembre 2017, sono adottate  linee  guida  finalizzate  ad
          assicurare  speditezza,  efficienza   ed   efficacia   alla
          procedura di cui al  presente  articolo.  Con  il  medesimo
          decreto sono  individuati  procedimenti  semplificati,  con
          termini certi, che garantiscano la  tutela  del  patrimonio
          archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico  sotteso
          alla realizzazione dell'opera. 
              14. Per gli interventi soggetti alla procedura  di  cui
          al  presente  articolo,  il  soprintendente,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta  di  cui  al  comma  3,  stipula  un
          apposito   accordo   con   la   stazione   appaltante   per
          disciplinare le forme di coordinamento e di  collaborazione
          con il responsabile del procedimento e con gli uffici della
          stazione  appaltante.   Nell'accordo   le   amministrazioni
          possono graduare la complessita' della procedura di cui  al
          presente   articolo,   in   ragione   della   tipologia   e
          dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi
          e  i  contenuti  del  procedimento.  L'accordo  disciplina,
          altresi', le forme di documentazione e di divulgazione  dei
          risultati dell'indagine, mediante  l'informatizzazione  dei
          dati raccolti, la produzione  di  edizioni  scientifiche  e
          didattiche, eventuali  ricostruzioni  virtuali  volte  alla
          comprensione funzionale dei  complessi  antichi,  eventuali
          mostre ed esposizioni finalizzate alla  diffusione  e  alla
          pubblicizzazione delle indagini svolte. 
              15.  Le  stazioni  appaltanti,  in  caso  di  rilevanti
          insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per  il
          territorio  o  di  avvio   di   attivita'   imprenditoriali
          suscettibili di produrre positivi effetti  sull'economia  o
          sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale  di
          cui all'articolo 21, possono ricorrere  alla  procedura  di
          cui al regolamento adottato in attuazione  dell'articolo  4
          della legge 7 agosto 2015, n.  124,  in  caso  di  ritenuta
          eccessiva durata del procedimento  di  cui  ai  commi  8  e
          seguenti o quando non siano rispettati  i  termini  fissati
          nell'accordo di cui al comma 14. 
              16. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano disciplinano la procedura  di  verifica  preventiva
          dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
          sulla base di quanto disposto dal presente articolo.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 427,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2022-2024), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              427. Al fine di assicurare la realizzazione dei  lavori
          e delle opere  indicati  nel  programma  dettagliato  degli
          interventi,  nonche'  la  realizzazione  degli   interventi
          funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo
          della Chiesa cattolica  per  il  2025,  e'  costituita  una
          societa'    interamente    controllata    dal     Ministero
          dell'economia e delle finanze denominata  "Giubileo  2025",
          che agisce anche in qualita' di  soggetto  attuatore  e  di
          stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e
          l'approvvigionamento  dei  beni  e  dei  servizi  utili  ad
          assicurare l'accoglienza e la funzionalita'  del  Giubileo.
          In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al
          comma 420, la societa' "Giubileo 2025" agisce  in  qualita'
          di stazione appaltante e le funzioni di soggetto  attuatore
          sono svolte dagli enti individuati nel Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza. Alla societa' "Giubileo 2025" non  si
          applicano le disposizioni previste dal testo unico  di  cui
          al  decreto  legislativo  19  agosto  2016,   n.   175,   e
          dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214. Le  societa'  direttamente  o  indirettamente
          partecipate dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          possono acquisire partecipazioni nella  societa'  "Giubileo
          2025", anche mediante aumenti di capitale, ai  sensi  della
          normativa vigente. In  relazione  agli  interventi  per  la
          messa in sicurezza e la  manutenzione  straordinaria  delle
          strade previsti dal programma dettagliato degli  interventi
          di cui al comma  422,  la  societa'  «Giubileo  2025»  puo'
          sottoscrivere,  per  l'affidamento  di   tali   interventi,
          apposite  convenzioni  con  la  societa'  ANAS  S.p.a.   in
          qualita' di centrale  di  committenza.  Limitatamente  agli
          affidamenti  di  importo  inferiore  alle  soglie  di   cui
          all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al
          decreto legislativo n. 50  del  2016,  la  selezione  degli
          operatori economici da parte  della  societa'  ANAS  S.p.a.
          puo' avvenire, nel rispetto  del  principio  di  rotazione,
          anche   nell'ambito   degli   accordi    quadro    previsti
          dall'articolo 54 del citato codice dei contratti  pubblici,
          da  essa  conclusi  e  ancora   efficaci   alla   data   di
          sottoscrizione delle convenzioni e in  relazione  ai  quali
          non e'  intervenuta  alla  medesima  data  l'aggiudicazione
          degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non
          si e' provveduto alla loro esecuzione secondo le  modalita'
          previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6,  del
          codice dei contratti pubblici. In relazione alle  attivita'
          affidate ad ANAS S.p.a., la  societa'  "Giubileo  2025"  e'
          autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al
          comma 420 destinate alla  realizzazione  di  interventi  di
          messa  in  sicurezza  e  manutenzione  straordinaria  delle
          strade oggetto di convenzione, una quota, entro  il  limite
          di cui all'articolo 36, comma 3-bis,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base  delle  risultanze
          della   contabilita'   analitica   afferente   alle   spese
          effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a.  per  le
          attivita' di investimento. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 423 e 426 della citata
          legge 30 dicembre 2021, n. 234: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              423.   Il   programma    dettagliato    ripartisce    i
          finanziamenti tra gli interventi che sono identificati  con
          il codice unico di progetto (CUP). Per ogni  intervento  il
          programma   dettagliato   individua    il    cronoprogramma
          procedurale,  il  soggetto  attuatore  e   la   percentuale
          dell'importo complessivo lordo dei lavori che  in  sede  di
          redazione o rielaborazione del  quadro  economico  di  ogni
          singolo intervento deve essere riconosciuta  alla  societa'
          «Giubileo 2025» di cui al comma 427.  L'ammontare  di  tale
          percentuale e' determinato in ragione della complessita'  e
          delle tipologie di servizi affidati alla societa' «Giubileo
          2025»  e  non  puo'  essere  superiore  al  2   per   cento
          dell'importo  complessivo  lordo  dei  lavori  ovvero  alla
          percentuale prevista  dalla  normativa  applicabile  tenuto
          conto delle risorse utilizzate  a  copertura  dei  suddetti
          interventi.  Il   programma   dettagliato   deve   altresi'
          individuare per ciascun intervento il costo  complessivo  a
          carico delle risorse di cui al comma 420 o delle  eventuali
          risorse  gia'  disponibili  a  legislazione  vigente,   ivi
          comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare.  Il
          decreto di cui al comma 422 individua inoltre le  modalita'
          di revoca in caso di mancata alimentazione dei  sistemi  di
          monitoraggio  o  di  mancato  rispetto  del  cronoprogramma
          procedurale. 
              (Omissis) 
              426.   Il   Commissario   straordinario   coordina   la
          realizzazione  di  interventi  ricompresi   nel   programma
          dettagliato  di  cui  al  comma  422,  nonche'  di   quelli
          funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo
          della  Chiesa  cattolica  per  il  2025  avvalendosi  della
          societa' di cui al comma 427, tenendo conto,  in  relazione
          agli interventi relativi alla Misura di cui al  comma  420,
          dell'obbligo di rispettare gli obiettivi  intermedi  e  gli
          obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e
          resilienza. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 24,  comma  6,  della  legge  5
          maggio 2009,  n.  42  (Delega  al  Governo  in  materia  di
          federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119  della
          Costituzione): 
              «Art. 24 (Ordinamento transitorio di Roma  capitale  ai
          sensi dell'articolo 114, terzo comma, della  Costituzione).
          - (Omissis). 
              6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura  i
          raccordi   istituzionali,    il    coordinamento    e    la
          collaborazione di Roma capitale con lo  Stato,  la  regione
          Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
          di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e'  disciplinato
          lo status dei membri dell'Assemblea capitolina. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 54, del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art. 54 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni  appaltanti
          possono  concludere  accordi  quadro  nel  rispetto   delle
          procedure di cui  al  presente  codice.  La  durata  di  un
          accordo quadro non supera i quattro anni  per  gli  appalti
          nei settori ordinari e gli otto anni per  gli  appalti  nei
          settori speciali, salvo in  casi  eccezionali,  debitamente
          motivati  in   relazione,   in   particolare,   all'oggetto
          dell'accordo quadro. 
              2. Nei settori  ordinari,  gli  appalti  basati  su  un
          accordo  quadro  sono  aggiudicati  secondo  le   procedure
          previste dal presente  comma  e  dai  commi  3  e  4.  Tali
          procedure sono  applicabili  solo  tra  le  amministrazioni
          aggiudicatrici, individuate  nell'avviso  di  indizione  di
          gara o nell'invito a confermare interesse, e gli  operatori
          economici parti dell'accordo quadro concluso.  Gli  appalti
          basati su un accordo quadro non comportano in  nessun  caso
          modifiche sostanziali alle condizioni fissate  nell'accordo
          quadro in particolare nel caso di cui al comma 3. 
              3. Nell'ambito di un accordo  quadro  concluso  con  un
          solo operatore  economico,  gli  appalti  sono  aggiudicati
          entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro
          stesso. L'amministrazione  aggiudicatrice  puo'  consultare
          per  iscritto  l'operatore  economico  parte   dell'accordo
          quadro, chiedendogli di completare, se necessario,  la  sua
          offerta. 
              4.  L'accordo  quadro  concluso  con   piu'   operatori
          economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita': 
                a) secondo i termini  e  le  condizioni  dell'accordo
          quadro,  senza  riaprire  il  confronto   competitivo,   se
          l'accordo quadro contiene tutti i termini che  disciplinano
          la prestazione dei lavori, dei servizi e  delle  forniture,
          nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli
          operatori economici parti dell'accordo  quadro  effettuera'
          la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti
          di   gara   per    l'accordo    quadro.    L'individuazione
          dell'operatore  economico  parte  dell'accordo  quadro  che
          effettuera' la prestazione avviene sulla base di  decisione
          motivata   in   relazione    alle    specifiche    esigenze
          dell'amministrazione; 
                b) se l'accordo quadro contiene tutti i  termini  che
          disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
          forniture, in  parte  senza  la  riapertura  del  confronto
          competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte,  con
          la riapertura del confronto competitivo tra  gli  operatori
          economici  parti  dell'accordo  quadro  conformemente  alla
          lettera c), qualora tale possibilita' sia  stata  stabilita
          dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti  di  gara
          per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori,
          forniture o servizi  debbano  essere  acquisiti  a  seguito
          della riapertura del confronto competitivo  o  direttamente
          alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a
          criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di  gara
          per l'accordo quadro.  Tali  documenti  di  gara  precisano
          anche  quali  condizioni  possono  essere   soggette   alla
          riapertura  del  confronto  competitivo.  Le   disposizioni
          previste  dalla  presente  lettera,   primo   periodo,   si
          applicano anche a ogni lotto di un accordo  quadro  per  il
          quale tutti i termini che disciplinano la  prestazione  dei
          lavori, dei servizi e delle forniture  in  questione,  sono
          definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti
          tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori,
          dei servizi e delle forniture per altri lotti; 
                c)  riaprendo  il  confronto  competitivo   tra   gli
          operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
          quadro non contiene tutti i  termini  che  disciplinano  la
          prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. 
              5. I confronti competitivi di cui al comma  4,  lettere
          b) e  c),  si  basano  sulle  stesse  condizioni  applicate
          all'aggiudicazione  dell'accordo  quadro,   se   necessario
          precisandole, e su altre condizioni indicate nei  documenti
          di  gara  per  l'accordo  quadro,   secondo   la   seguente
          procedura: 
                a) per ogni appalto da aggiudicare  l'amministrazione
          aggiudicatrice  consulta   per   iscritto   gli   operatori
          economici  che  sono  in  grado   di   eseguire   l'oggetto
          dell'appalto; 
                b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un  termine
          sufficiente per presentare le offerte  relative  a  ciascun
          appalto specifico,  tenendo  conto  di  elementi  quali  la
          complessita'   dell'oggetto   dell'appalto   e   il   tempo
          necessario per la trasmissione delle offerte; 
                c) le offerte sono presentate per iscritto e il  loro
          contenuto non viene reso pubblico fino  alla  scadenza  del
          termine previsto per la loro presentazione; 
                d)   l'amministrazione    aggiudicatrice    aggiudica
          l'appalto  all'offerente  che   ha   presentato   l'offerta
          migliore sulla base dei criteri di  aggiudicazione  fissati
          nei documenti di gara per l'accordo quadro. 
              6. Nei settori  speciali,  gli  appalti  basati  su  un
          accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e  criteri
          oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto
          competitivo tra gli operatori economici parti  dell'accordo
          quadro concluso. Tali regole e criteri  sono  indicati  nei
          documenti di  gara  per  l'accordo  quadro  e  garantiscono
          parita' di trattamento tra gli  operatori  economici  parti
          dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del  confronto
          competitivo,  l'ente   aggiudicatore   fissa   un   termine
          sufficiente per consentire di presentare offerte relative a
          ciascun appalto specifico  e  aggiudicano  ciascun  appalto
          all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base
          ai  criteri  di  aggiudicazione  stabiliti  nel  capitolato
          d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non  puo'
          ricorrere  agli  accordi  quadro   in   modo   da   eludere
          l'applicazione  del  presente  decreto   o   in   modo   da
          ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.». 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  406,  della  citata
          legge 30 dicembre 2021, n. 234: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              406. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  28
          febbraio  2022,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita'
          per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche
          sulla base della consistenza  della  rete  viaria  e  della
          vulnerabilita'  rispetto  a   fenomeni   antropici,   quali
          traffico  ed  incidentalita',  e  naturali,  quali   eventi
          sismici e dissesto idrogeologico; con il  medesimo  decreto
          sono altresi' definite le  modalita'  di  approvazione  dei
          piani  predisposti  dalle  regioni,   province   e   citta'
          metropolitane, di monitoraggio degli interventi,  ai  sensi
          del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  nonche'
          le procedure di revoca delle risorse  in  caso  di  mancato
          rispetto  del  cronoprogramma  procedurale  o  di   mancata
          alimentazione dei sistemi di monitoraggio.  Con  lo  stesso
          decreto  sono  inoltre  definiti  i  criteri  generali  per
          adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali  opere  ai
          principi ambientali dell'Unione europea. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta,  l'articolo  36,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              «Art. 36 (Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS
          S.p.A.). - (Omissis). 
              3-bis. Per le attivita' di investimento di cui al comma
          3, lettere a), b) e c), e' riconosciuta ad ANAS s.p.a.  una
          quota non superiore al 12,5  per  cento  del  totale  dello
          stanziamento destinato alla  realizzazione  dell'intervento
          per spese non previste da altre  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari  e  non  inserite  nel  quadro  economico  di
          progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015.  Per  i
          quadri economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022,
          la quota di cui al precedente periodo non puo' superare  il
          9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione
          dell'intervento. Entro il  predetto  limite,  il  Ministero
          delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sulla
          base delle risultanze della  contabilita'  analitica  sulle
          spese effettivamente sostenute da parte  dell'ANAS  s.p.a.,
          stabilisce  la  quota  da  riconoscere  alla  societa'  con
          obiettivo di efficientamento dei costi. 
              (Omissis).».